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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PARTE GENERALE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

PARTE GENERALE
I - DESCRIZIONE

Che cosa sono
Si definisce DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) quell'attrezzature che ha il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza della persona che li indossa o li utilizza; ovvero:
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi a meno che non siano specificamente destinati alla protezione e alla sicurezza del lavoratore.
Le informazioni che seguono sono relative a tutte le tipologie di DPI mentre, nelle successive schede, questi ultimi verranno trattati singolarmente e in modo specifico. Le prossime schede saranno relative alla protezione:
· delle vie respiratorie;
· degli occhi e del viso;
· della testa;
· dell'udito;
· delle mani e delle braccia;
· dei piedi e delle gambe;
· delle altre parti del corpo;
· contro le cadute dall'alto.

Quando si usano
I DPI devono essere utilizzati a complemento e non in sostituzione di misure preventive quali organizzazione e razionalizzazione del lavoro, realizzazione di protezioni collettive, o al fine di ridurre ulteriormente l'esposizione degli addetti a rischi residui.

II - SCELTA E ACQUISIZIONE DEI DPI
Requisiti normativi
La produzione, la commercializzazione, e la classificazione dei DPI sono regolamentate dal D.Lgs. 475 del 04/12/92 modificato dal D.Lgs. 10/97. La norma prevede anche che ogni DPI sia singolarmente provvisto di marcatura CE e che tale marchio sia apposto in modo visibile, leggibile, indelebile (qualora ciò sia impossibile
deve essere posto sull'imballaggio).
Il dispositivo deve essere accompagnato da una nota informativa che che contenga: le
modalità di impiego, le istruzioni di deposito, di pulizia, di manutenzione e di disinfezione.

I DPI sono classificati in tre categorie:

Prima categoria: dispositivi di semplice progettazione destinati a proteggere da danni fisici di lieve entità che l'operatore è in grado di valutare e percepire prima di riceverne danno (guanti per la protezione da prodotti di pulizia, scarpe da lavoro, creme barriera, indumenti di protezione dai fenomeni atmosferici, indumenti di protezione dai contatti con oggetti a temperatura non superiore a 50° C ecc.)

Seconda categoria: dispositivi che non rientrano in una delle altre due classificazioni.

Terza categoria: dispositivi di progettazione complessa destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o morte che l'utilizzatore non è in grado di percepire in tempo, prima che si siano manifestati gli effetti lesivi (apparecchi di protezione delle vie respiratorie, DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, DPI da utilizzare in ambienti con temperatura non inferiore a 100° C, ecc.).

III - GESTIONE DEI DPI

La gestione dei DPI è regolamentata dal decreto legislativo nr 81 del 09/04/08 che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e dei lavoratori.

Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro dopo aver effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi individua i DPI che hanno le caratteristiche necessarie per proteggere i lavoratori dai rischi a cui è esposto, scegliendo fra i disponibili sul mercato quelli che meglio rispondono alle esigenze di protezione del lavoratore. Il datore di lavoro quindi:
· fornisce DPI idonei,
· assicura il loro mantenimento in efficienza, e le condizioni d'igiene anche mediante la manutenzione, la riparazione e la sostituzione;
· provvede a fornire istruzioni comprensibili, informa preliminarmente i lavoratori dei rischi dai quali il DPI lo protegge, assicura una adeguata formazione del personale sull'impiego dei DPI e se necessario organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
L'addestramento è indispensabile per ogni DPI classificato di III categoria dal decreto legislativo 475/92 e per tutti i dispositivi di protezione dell'udito.

Obblighi dei dirigenti e preposti
I dirigenti e i preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
· informano i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti
· dispongono, esigono e controllano che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, secondo le informazioni d'uso e secondo quanto appreso nei corsi di formazione e addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro, ai quali comunque il lavoratore è tenuto a partecipare. Il lavoratore è inoltre tenuto ad usare con cura i DPI di cui dispone, a non apportarvi modifiche, e a segnalare al datore di lavoro i difetti e/o gli inconvenienti riscontrati nei DPI messi a loro disposizione.

IV - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
I lavoratori devono essere resi edotti sui rischi dai quali i DPI li proteggono, e devono avere a disposizione tutte le informazioni utili al loro utilizzo. La nota informativa che il fabbricante è tenuto rilasciare deve pertanto contenere le istruzioni di · deposito,
· impiego,
· pulizia e manutenzione,
· disinfezione a cui può essere sottoposto il DPI.

Tale nota deve inoltre contenere le informazioni sulle classi di protezione corrispondenti ai livelli di rischio e i limiti di utilizzazione, nonché la data o il termine di scadenza (se previsto). In particolare per i DPI, le cui prestazioni diminuiscono notevolmente con il passare del tempo, deve essere prevista una marcatura indelebile con l'indicazione della data di fabbricazione e se è possibile della data di scadenza. Qualora il fabbricante non sia in grado di determinare a priori la durata di un DPI, deve, nella nota informativa, fornire all'utilizzatore tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del termine di scadenza in base alle effettive condizioni di impiego, manutenzione, e pulizia. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere all'organizzazione di corsi di formazione che dovranno essere ripetuti periodicamente. Per quanto riguarda l'uso dei DPI la norma prevede l'addestramento obbligatorio per quelli di terza categoria (apparecchi di protezione delle vie respiratorie, cinture di sicurezza) e per i protettori dell'udito.


 
 
 
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