28 all'art 53 - L'abc dell'operatore socio sanitario

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28 all'art 53

La normativa e l'OSS > DPR n. 285 del 10.09.1990
 

Articolo 28
1.  Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non
aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla
traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana
apposita domanda corredata:  
o  a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal
quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.
30;  
o  b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero
della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni
determinate.  
2.  L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della
documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai
documenti, ovvero inoltrata telegraficamente la richiesta, e
contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli
Affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che
concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare,
tramite il Ministero degli Affari esteri, e il prefetto della provincia di
frontiera attraverso cui la salma deve transitare.  
  
Articolo 29
1.  Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla
convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere
domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi
la salma corredata dei seguenti documenti:  
o  a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato
verso il quale la salma è diretta;  
o  b) certificato dell' unità sanitaria locale attestante che sono state
osservate le disposizioni di cui all'art. 30;  
o  c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della
Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.  
2.  Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede
l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera
attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3.  Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del
Ministero della Sanità.  
  
Articolo 30
1.  Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla
convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma
deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole
di legno massiccio.
2.  La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa
contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra
le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba
polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente,
sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3.  Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della
zona di contatto degli elementi da saldare.
4.  Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a
0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5.  Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a
25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle
tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia
assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6.  Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo
pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque
nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di
sicura e duratura presa.
7.  Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un
solo pezzo nel senso della lunghezza.
8.  Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su
piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo
pezzo nel senso della lunghezza.
9.  Le pareti della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere
formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza
delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le
medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette
pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro
con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali
mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente
congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un
mastice idoneo. 11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di
ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm,
saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben
visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica
con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di
100 km, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso
dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e
con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.  
  
Articolo 31
1.  Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il
Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da
comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti
dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al
fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.  
  
Articolo 32
1.  Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a
trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità
corporee di almeno 500 cc. di formalina EU. dopo che sia trascorso
l'eventuale periodo di osservazione.
2.  Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme
che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto
prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il
trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3.  Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri
sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.  
  
   
                                                  Articolo 33
1.  È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del
presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed
aeromobili battenti bandiera nazionale.  
  
Articolo 34
1.  L' incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere
munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è
avvenuto il decesso.
2.  Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il
decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il
trasporto stesso.  
  
Articolo 35
1.  Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei
cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si
seguono le norme degli articoli precedenti.
2.  Il direttore dell' istituto o del dipartimento universitario prende in
consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna,
terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini
scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata
nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne
data comunicazione scritta al sindaco.  
  
Articolo 36
1.  Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme
restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è
soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto
delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2.  Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso
essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm
e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. 3.  Se le ossa ed i resti provengono da rinvenimento e non sia possibile
l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare
l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.  
  

CAPO V
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 37
1.  Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro
diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i
cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad
un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i
cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche
universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori,
primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o
per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2.  Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui
cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta
a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del
medico curante quando sussista il dubbio sulla cause della morte. Il
riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico
curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o
negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero
da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono
evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere
l'accertamento della causa di morte.
3.  Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con
la migliore cura.
4.  Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha
richiesto.  
  
Articolo 38
1.  I riscontri diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività devono
essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di
controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli
articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.  
  
Articolo 39
1.  I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario
dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale
rettifica della scheda di morte di cui all'art. l. Il sindaco provvede altresì
alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le
procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2.  Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la
comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia
ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3.  Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico
settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria.  
  

CAPO VI
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Articolo 40
1.  La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a
norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento
ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di
osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
2.  Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una
targhetta che rechi annotate le generalità.  
  
Articolo 41
1.  I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in
apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a
norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo
scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per
essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli
istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia
presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta
scritta agli istituti anatomici.
2.  Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi
compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati
dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi
titolo.  
3.  I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere
concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un
tempo determinato.  
  
Articolo 42
1.  Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40,
ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato
del trasporto al cimitero.  
  
Articolo 43
1.  Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta
dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna
all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2.  Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico
dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di
studio.
3.  In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4.  È vietato il commercio di ossa umane.  

  CAPO VII
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI
TRAPIANTO TERAPEUTICO

Articolo 44
1.  Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche
per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della
legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.  
  

CAPO VIII
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE
DEL CADAVERE

Articolo 45
1.  Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere
eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2.  I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da
quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle
unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda
di morte di cui all'art. l. Il contenuto della comunicazione deve essere
limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3.  Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva
compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il
medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione
al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale
competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modifiche.
4.  Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite
seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5.  Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si
abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria.  
  
Articolo 46
1.  I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere
eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria
locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e
possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di
osservazione.
2.  Per fare seguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta
apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione
di:  
o  a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con
l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e
dell'ora in cui la effettuerà;  
o  b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo
che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.  
  
Articolo 47
1.  L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il
metodo seguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di
leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e
adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica
degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto
applicabili.  
  
Articolo 48
1.  Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 è eseguito dal
coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo
che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.  
  

CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 49
1.  A norma dell' art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un
cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2.  I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai
cimiteri dei capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione
devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
3.  I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un
unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di
impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in
ragione della loro popolazione.  
  
Articolo 50
1.  Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:  
o  a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune,
qualunque ne fosse in vita la residenza;  
o  b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in
esso, in vita, la residenza;  
o  c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e
morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una
sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;  
o  d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;  
o  e) i resti mortali delle persone sopra elencate.  
  
Articolo 51
1.  La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco
e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il
cimitero. 2.  Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il
funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti
necessari per assicurare il regolare servizio.  
  
Articolo 52
1.  Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un
servizio di custodia.
2.  Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva
presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, si iscrive
giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio
esemplare:  
o  a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome,
cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo
quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il
giorno e l'ora di inumazione, il numero arabico portato dal cippo e
il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;  
o  b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono
tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;  
o  c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono
cremati, con l'indicazione dei luogo di deposito delle ceneri nel
cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal
cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;  
o  d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione,
estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.  
  
Articolo 53
1.  I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta
degli organi di controllo.
2.  Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno,
all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.  
  

 
 
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