Eserciziario per OSS 1 - L'abc dell'operatore socio sanitario

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Eserciziario per OSS 1

DOMANDE & RISPOSTE > Occasionali e rare > 2° Parte
 

Prova orale Regione Piemonte ASL Alessandria
La commissione esaminatrice rivolge al candidato questa domanda :

DISTINZIONE FRA DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In ambiente sanitario i guanti comunemente utilizzati per attività che implicano contatto con il paziente sono classificati come Dispositivi Medici (DM) a norma della Direttiva 93/42 CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997.
E' Dispositivo Medico qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di
un  handicap;  di  studio,  sostituzione  o  modifica  dell'anatomia  o  di  un  processo  fisiologico;  di  intervento  sul concepimento.
In quanto DM i guanti sanitari devono rispondere a requisiti richiesti da norme tecniche di riferimento: le norme  UNI  (Ente  Nazionale  di  Unificazione)  e  EN  (Norma  Europea)  455  parte  1,2,3.  Il  possesso  di  tali  requisiti  è dimostrato dal superamento di specifiche prove e viene debitamente certificato.



 

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) a norma del D.Lgs
475/92  (e  successive  modificazioni  ed  integrazioni).  E'  Dispositivo  di  Protezione  Individuale  qualsiasi  attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne  la sicurezza o la salute durante il lavoro. Il  D. Lgs.  81/08 agli artt.  74-79  precisa i requisiti dei DPI, gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI necessari. In quanto DPI i guanti sanitari devono rispondere a requisiti imposti da norme tecniche di riferimento: le norme UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e EN (Norma Europea) 374 parti 1,2,3.  
Il possesso di tali requisiti è dimostrato dal superamento di specifiche prove e viene debitamente certificato.
Tuttavia l’attuale normativa europea non permette il possesso contemporaneo da parte di un articolo medicale del marchio CE sia come DM che come DPI.

 
 
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