Eserciziario per OSS 3 - L'abc dell'operatore socio sanitario

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Eserciziario per OSS 3

DOMANDE & RISPOSTE > Inaspettate e imprevedibili > 1° Parte

 Prova orale  ASL di  Pistoia  
La commissione esaminatrice rivolge al candidato questa domanda :
Come si deve comportare un dipendente pubblico?




CODICE di COMPORTAMENTO dei DIPENDENTI delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(allegato al C.C.N.L. 2006-09)

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)


1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi  di  diligenza,  lealtà  e  imparzialità,  che  qualificano  il  corretto  adempimento  della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia
di  Stato  ed  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nonché  i  componenti  delle  magistrature  e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.  

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  al  coordinamento  con  le  previsioni  in  materia  di  responsabilità
disciplinare.  Restano  ferme  le  disposizioni  riguardanti  le  altre  forme  di  responsabilità  dei
pubblici dipendenti.  

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi
o  regolamenti.  Nel  rispetto  dei  princìpi  enunciati  dall'art.  2,  le  previsioni  degli  articoli  3  e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Art. 2
(Principi)


1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione  con  disciplina  ed  onore  e  di  rispettare  i  princìpi  di  buon  andamento  e  imparzialità
dell'amministrazione.  Nell'espletamento  dei  propri  compiti,  il  dipendente  assicura  il  rispetto
della  legge  e  persegue  esclusivamente  l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.  
2.  Il  dipendente  mantiene  una  posizione  di  indipendenza,  al  fine  di  evitare  di  prendere
decisioni  o  svolgere  attività  inerenti  alle  sue  mansioni  in  situazioni,  anche  solo  apparenti,  di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento
dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  
3.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro,  il  dipendente  dedica  la  giusta  quantità  di  tempo  e  di
energie  allo  svolgimento  delle  proprie  competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.  
4.  Il  dipendente  usa  e  custodisce  con  cura  i  beni  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio  e  non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.  
5.  Il  comportamento  del  dipendente  deve  essere  tale  da  stabilire  un  rapporto  di  fiducia  e
collaborazione  tra  i  cittadini  e  l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i  cittadini,  egli  dimostra  la
massima  disponibilità  e  non  ne  ostacola  l'esercizio  dei  diritti.  Favorisce  l'accesso  degli  stessi
alle informazioni cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie
e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.  
6.  Il  dipendente  limita  gli  adempimenti  a  carico  dei  cittadini  e  delle  imprese  a  quelli
indispensabili  e  applica  ogni  possibile  misura  di  semplificazione  dell'attività  amministrativa,   2
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.  
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra
Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.  

Art. 3
(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali  o  altre  utilità  salvo  quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti  che  abbiano  tratto  o
comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.  
2.  Il  dipendente  non  chiede,  per  sé  o  per  altri,  né  accetta,  regali  o  altre  utilità  da  un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità
ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.  

Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)


1.  Nel  rispetto  della  disciplina  vigente  del  diritto  di  associazione,  il  dipendente  comunica  al
dirigente  dell'ufficio  la  propria  adesione  ad  associazioni  ed  organizzazioni,  anche  a  carattere
non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che
si tratti di partiti politici o sindacati.  
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né
li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari)


1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:  
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;  
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  
2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica  all'amministrazione  le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro
il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano  attività  politiche,  professionali  o  economiche  che  li
pongano  in  contatti  frequenti  con  l'ufficio  che  egli  dovrà  dirigere  o  che  siano  coinvolte  nelle
decisioni  o  nelle  attività  inerenti  all'ufficio.  Su  motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.    3

Art. 6
(Obbligo di astensione)


1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di  decisioni  o  ad  attività  che  possano
coinvolgere  interessi  propri  ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado  o  conviventi;  di
individui  od  organizzazioni  con  cui  egli  stesso  o  il  coniuge  abbia  causa  pendente  o  grave
inimicizia  o  rapporti  di  credito  o  debito;  di  individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro  caso  in  cui  esistano  gravi  ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il  dirigente
dell'ufficio.  

Art. 7
(Attività collaterali)


1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità
per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  con  individui  od  organizzazioni  che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti all'ufficio.  
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.  

Art. 8
(Imparzialità)

1.  Il  dipendente,  nell'adempimento  della  prestazione  lavorativa,  assicura  la  parità  di
trattamento  tra  i  cittadini  che  vengono  in  contatto  con  l'amministrazione  da  cui  dipende.  
A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.  
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.  

Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)

1.  Il dipendente non sfrutta la posizione che  ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità
che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro  funzioni,  non  menziona  né  fa  altrimenti  intendere,  di  propria  iniziativa,  tale  posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.  

Art. 10
(Comportamento in servizio)


1.  Il  dipendente,  salvo  giustificato  motivo,  non  ritarda  né  affida  ad  altri  dipendenti  il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.  
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.  
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio.  Salvo  casi  d'urgenza,  egli  non  utilizza  le  linee  telefoniche  dell'ufficio  per  esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo  svolgimento  dei  suoi  compiti  d'ufficio  e  non  vi  trasporta  abitualmente  persone  estranee
all'amministrazione.  
4.  Il  dipendente  non  accetta  per  uso  personale,  né  detiene  o  gode  a  titolo  personale,  utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.  

Art. 11
(Rapporti con il pubblico)


1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e
non  rifiuta  prestazioni  cui  sia  tenuto  motivando  genericamente  con  la  quantità  di  lavoro  da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.  
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali
e  dei  cittadini,  il  dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a  detrimento
dell'immagine  dell'amministrazione.  Il  dipendente  tiene  informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei
propri rapporti con gli organi di stampa.  
3.  Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie  o
altrui  inerenti  all'ufficio,  se  ciò  possa  generare  o  confermare  sfiducia  nell'amministrazione  o
nella sua indipendenza ed imparzialità.  
4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre  comunicazioni  il  dipendente  adotta  un
linguaggio chiaro e comprensibile.  
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi
al  pubblico  si  preoccupa  del  rispetto  degli  standard  di  qualità  e  di  quantità  fissati
dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si  preoccupa  di  assicurare  la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.  

Art. 12
(Contratti)


1.  Nella  stipulazione  di  contratti  per  conto  dell'amministrazione,  il  dipendente  non  ricorre  a
mediazione  o  ad  altra  opera  di  terzi,  né  corrisponde  o  promette  ad  alcuno  utilità  a  titolo  di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.  
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con  imprese  con  le  quali  abbia  stipulato  contratti  a
titolo  privato  nel  biennio  precedente.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.  
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio  precedente,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed  assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.  
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.  

 
Torna ai contenuti | Torna al menu