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Prova orale Regione Piemonte ASL Alessandria
La commissione esaminatrice rivolge al candidato questa domanda :
DISTINZIONE FRA DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
In ambiente sanitario i guanti comunemente utilizzati per attività che implicano contatto con il paziente sono classificati come Dispositivi Medici (DM) a norma della Direttiva 93/42 CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997.
E' Dispositivo Medico qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di
un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento.
In quanto DM i guanti sanitari devono rispondere a requisiti richiesti da norme tecniche di riferimento: le norme UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e EN (Norma Europea) 455 parte 1,2,3. Il possesso di tali requisiti è dimostrato dal superamento di specifiche prove e viene debitamente certificato.
Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) a norma del D.Lgs
475/92 (e successive modificazioni ed integrazioni). E' Dispositivo di Protezione Individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Il D. Lgs. 81/08 agli artt. 74-
Il possesso di tali requisiti è dimostrato dal superamento di specifiche prove e viene debitamente certificato.
Tuttavia l’attuale normativa europea non permette il possesso contemporaneo da parte di un articolo medicale del marchio CE sia come DM che come DPI.